Decreto “Cura Italia” – Proroga Versamenti

29 Marzo 2020

L’emergenza sanitaria ha colto tutti noi nel pieno della stagione sportiva, per alcuni erano addirittura appena iniziate le nevicate che avrebbero permesso la pratica di molti dei nostri sport.
 
Notevoli sono stati i disagi e soprattutto i danni che abbiamo subito e che saremo costretti a sopportare anche nei prossimi mesi. Alcuni di voi, inoltre, hanno dovuto fare i conti con la scomparsa delle persone più care ed anche amici del nostro mondo.
 
La Federazione, intende, per questo cercare di mantenere un costante dialogo con tutti Voi confrontandoci anche su aspetti che possano, seppur marginalmente, esserVi d’ aiuto. Per tale motivo è stato predisposto l’allegato documento che riassume i provvedimenti  contenuti nel Decreto “Cura Italia” con l’indicazione di alcune forme di sostegno replicabili anche al settore sport.
 
Nel garantirvi il costante sostegno degli uffici federali anche in relazione a quanto illustrato, con l’augurio di poter riprendere l’attività ancora più compatti e in salute, si inviano cordiali saluti.

Flavio Roda
Presidente FISI


DECRETO CURA ITALIA – PROROGA VERSAMENTI

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione.

Articolo 60 Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo

Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.

Articolo 61 Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato

Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori.
Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
I soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.).
Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).
La norma, richiamando l’articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi.
Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)

Articolo 62 Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi

Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata).
Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019).
Il comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.
La sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.
Il comma 7 prevede un “aiuto” finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d’imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).
Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Articolo 95 Sospensione canoni settore sportivo

Vengono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Articolo 96 Indennità collaboratori sportivi

Viene riconosciuta un’indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.
Le domande, comprensive dell’autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.
A copertura dell’indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.

Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62, 95 e 96 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

Rinvio generalizzato
Articolo 60 L’articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Rinvio per determinati settori
Articolo 61 Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto).
Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).
Settori interessati dalla proroga
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

Sport 
Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione adempimenti
Articolo 62, comma 1 Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni
Articolo 62, comma 2 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti per alcune province
Articolo 62, comma 3 È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti comuni “ex zona rossa”
Articolo 62, comma 4 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo’) restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni
Articolo 62, comma 7 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione pagamento canoni per impianti sportivi pubblici in concessione
Con l’articolo 95 del D.L. “Cura Italia”, rubricato “Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo” si prevede che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, potranno sospendere dal 17 marzo fino al prossimo 31 maggio 2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
Con un differimento davvero esiguo (si poteva e doveva fare certamente di più) viene previsto che il pagamento dei predetti canoni possa essere effettuato, alternativamente:
• in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;
• in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Novità in sintesi

– Proroga al 30 giugno 2020 del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali scaduti nel periodo che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020


Indennità per collaborazioni sportive e compensi in esenzione
Con l’articolo 96 del D.L. “Cura Italia”, rubricato “Indennità collaboratori sportivi” viene previsto il riconoscimento, da parte di Sport e Salute Spa, di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennità già prevista dal precedente articolo 27 del medesimo decreto anche per professionisti titolari di partita Iva attiva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), società e associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd).
Detta indennità, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito del percettore.
L’iter di presentazione della domanda prevede che gli interessati presentino alla società Sport e Salute Spa un’autocertificazione attestante:
• la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020;
• la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
Con un decreto del Mef da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020 dovranno essere individuate le modalità di presentazione delle domande, definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
Posto che l’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute Spa nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate alla società Sport e Salute Spa (la quale verificherà la corretta iscrizione di Fsn, Eps, Asd e Ssd al registro telematico tenuto presso il Coni), le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, non appare così scontato che si riuscirà a erogare per intero l’indennità prevista (la copertura, infatti, è prevista per poco più di 83.000 soggetti).
A tal proposito sarà necessario attendere il decreto di prossima emanazione per comprendere le concrete modalità operative di fruizione della presente indennità.


Novità in sintesi

– Previsione per il solo mese di marzo di una indennità pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro telematico Coni.

Decreto “Cura Italia” – Proroga Versamenti

29 Marzo 2020

L’emergenza sanitaria ha colto tutti noi nel pieno della stagione sportiva, per alcuni erano addirittura appena iniziate le nevicate che avrebbero permesso la pratica di molti dei nostri sport.
 
Notevoli sono stati i disagi e soprattutto i danni che abbiamo subito e che saremo costretti a sopportare anche nei prossimi mesi. Alcuni di voi, inoltre, hanno dovuto fare i conti con la scomparsa delle persone più care ed anche amici del nostro mondo.
 
La Federazione, intende, per questo cercare di mantenere un costante dialogo con tutti Voi confrontandoci anche su aspetti che possano, seppur marginalmente, esserVi d’ aiuto. Per tale motivo è stato predisposto l’allegato documento che riassume i provvedimenti  contenuti nel Decreto “Cura Italia” con l’indicazione di alcune forme di sostegno replicabili anche al settore sport.
 
Nel garantirvi il costante sostegno degli uffici federali anche in relazione a quanto illustrato, con l’augurio di poter riprendere l’attività ancora più compatti e in salute, si inviano cordiali saluti.

Flavio Roda
Presidente FISI


DECRETO CURA ITALIA – PROROGA VERSAMENTI

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del D.L. 18 del 17 marzo 2020 entra in vigore un complesso sistema di proroghe di versamenti differenziato in base alla tipologia di imposte, alla ubicazione territoriale del contribuente e alla sua dimensione.

Articolo 60 Slittamento versamenti del 16 marzo al 20 marzo

Viene previsto un rinvio generalizzato (e quindi per tutti i soggetti a prescindere dalla dimensione) di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e per premi assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo. Il nuovo termine di versamento è fissato al 20 marzo 2020.

Articolo 61 Sospensione versamenti ritenute su lavoro dipendente e assimilato

Viene previsto il rinvio degli adempimenti connessi al versamento delle ritenute, dei contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato, relativamente alle imprese che operano in determinati settori.
Il comma 3 prevede il rinvio del versamento anche dell’Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
I soggetti interessati sono quelli dei settori maggiormente colpiti dal COVID-19 (tra cui si ricordano i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso, soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, etc.).
Il termine per il versamento dei predetti tributi e contributi è fissato al prossimo 31 maggio in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio 2020 (in ogni caso senza applicazione di sanzioni e interessi).
La norma, richiamando l’articolo 8, D.L. 9/2020, riguarda anche le imprese che operano nel settore turistico, per le quali il differimento era già stato previsto per ritenute e contributi.
Per le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospensione opera fino al 31 maggio e il versamento è differito al 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili)

Articolo 62 Sospensione adempimenti e versamenti fiscali e contributi

Il comma 1 sospende tutti gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (resta fermo quanto già previsto dal D.L. 9/2020 per gli adempimenti connessi alla precompilata).
Il comma 5 stabilisce che i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
Il comma 2 contiene un differimento dei termini di versamento, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché all’Iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d’imposta 2019).
Il comma 4 stabilisce che il termine per il versamento (dei tributi e contributi di cui al comma 2) è fissato al 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire da maggio, senza aggiunta di interessi e sanzioni.
La sospensione dei tributi e contributi di cui al comma 2 si applica a tutte le imprese (a prescindere dal volume di ricavi) e ai professionisti che hanno la sede o il domicilio nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Il termine per il versamento è stabilito al 31 maggio 2020 in unica soluzione o in 5 rate mensili senza sanzioni e interessi.
Il comma 7 prevede un “aiuto” finanziario alle imprese e ai professionisti con ricavi o compensi non eccedenti l’importo di 400.000 euro (da verificarsi con riferimento al 2019), stabilendo che tali soggetti possono chiedere al sostituto di non operare le ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973, in relazione ai ricavi e compensi percepiti nel periodo tra la data di entrata in vigore del Decreto e il 31 marzo. È necessario manifestare apposita opzione al sostituto d’imposta, con obbligo di versare tali importi (in autoliquidazione) entro il prossimo 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio (senza sanzioni e interessi).
Restano ferme le particolari disposizioni contenute nel D.M. 24 febbraio 2020 per i soggetti che hanno il domicilio fiscale nei Comuni di cui all’allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

Articolo 95 Sospensione canoni settore sportivo

Vengono sospesi, fino al 31 maggio 2020, i versamenti dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali dovuti da parte di Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.
Tali versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Articolo 96 Indennità collaboratori sportivi

Viene riconosciuta un’indennità, in misura pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito del percipiente, anche ai rapporti di collaborazione presso Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir.
Le domande, comprensive dell’autocertificazione attestante la preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere prestante alla società Sport e Salute Spa, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le modalità di presentazione saranno definite con Decreto Mef, da emanarsi entro 15 giorni a decorrere dal 17 marzo 2020, Decreto con cui verranno individuati anche i criteri di gestione del Fondo.
A copertura dell’indennità vengono stanziati 50 milioni di euro.

Di seguito si schematizza il contenuto degli articoli 60, 61 e 62, 95 e 96 che si occupano del rinvio delle scadenze fiscali.

Rinvio generalizzato
Articolo 60 L’articolo 60 effettua un rinvio generalizzato al 20 marzo dei versamenti originariamente in scadenza al 16 marzo; la disposizione fa generale riferimento ai versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

Rinvio per determinati settori
Articolo 61 Viene introdotto un rinvio per le imprese, che abbiano sede legale o operativa su tutto il territorio nazionale, relativo a determinati settori, indipendentemente a tutte le tipologie di imprese. Tale previsione era già contenuta nel D.L. 9/2020 con riferimento alle imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator; oggi viene estesa a numerosi settori (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto).
Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 3). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).
Settori interessati dalla proroga
a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;

Sport 
Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche (vedi precedente elenco), applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione adempimenti
Articolo 62, comma 1 Per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e dall’obbligo di effettuare ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Rimangono inalterati gli obblighi connessi alla precompilata (quindi, in particolare, entro il 31 marzo devono essere inviate telematicamente le CU, secondo lo scadenziario originale).
Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Sospensione versamenti soggetti di minori dimensioni
Articolo 62, comma 2 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro (da verificarsi sul 2019), sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a ritenute su lavoro dipendente e assimilato, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti per alcune province
Articolo 62, comma 3 È prevista la sospensione dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo per tutte le imprese e i professionisti, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione versamenti comuni “ex zona rossa”
Articolo 62, comma 4 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini. Nella Regione Veneto: Vo’) restano ferme le disposizioni dell’articolo 1, D.M. 24 febbraio 2020 (sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari scadenti entro il 31 marzo).
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (originariamente era prevista come scadenza la fine di aprile, in unica soluzione). Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Sospensione ritenute su soggetti di minori dimensioni
Articolo 62, comma 7 Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro (da verificare sul 2019), i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1972, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. A tal fine sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione; essi provvederanno a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sospensione pagamento canoni per impianti sportivi pubblici in concessione
Con l’articolo 95 del D.L. “Cura Italia”, rubricato “Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo” si prevede che federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, potranno sospendere dal 17 marzo fino al prossimo 31 maggio 2020 i termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
Con un differimento davvero esiguo (si poteva e doveva fare certamente di più) viene previsto che il pagamento dei predetti canoni possa essere effettuato, alternativamente:
• in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi;
• in forma rateale, fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Novità in sintesi

– Proroga al 30 giugno 2020 del termine per il versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali scaduti nel periodo che va dal 17 marzo al 31 maggio 2020


Indennità per collaborazioni sportive e compensi in esenzione
Con l’articolo 96 del D.L. “Cura Italia”, rubricato “Indennità collaboratori sportivi” viene previsto il riconoscimento, da parte di Sport e Salute Spa, di un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si tratta della indennità già prevista dal precedente articolo 27 del medesimo decreto anche per professionisti titolari di partita Iva attiva e per i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa) anche in relazione ai rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali (Fsn), Enti di promozione sportiva (Eps), società e associazioni sportive dilettantistiche (Ssd e Asd).
Detta indennità, per espressa previsione normativa, non concorre alla formazione del reddito del percettore.
L’iter di presentazione della domanda prevede che gli interessati presentino alla società Sport e Salute Spa un’autocertificazione attestante:
• la preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020;
• la mancata percezione di altro reddito da lavoro.
Con un decreto del Mef da adottare entro il prossimo 1° aprile 2020 dovranno essere individuate le modalità di presentazione delle domande, definiti i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.
Posto che l’indennità verrà riconosciuta da Sport e Salute Spa nel limite massimo dello stanziamento di 50 milioni di euro e che le domande presentate alla società Sport e Salute Spa (la quale verificherà la corretta iscrizione di Fsn, Eps, Asd e Ssd al registro telematico tenuto presso il Coni), le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione, non appare così scontato che si riuscirà a erogare per intero l’indennità prevista (la copertura, infatti, è prevista per poco più di 83.000 soggetti).
A tal proposito sarà necessario attendere il decreto di prossima emanazione per comprendere le concrete modalità operative di fruizione della presente indennità.


Novità in sintesi

– Previsione per il solo mese di marzo di una indennità pari a 600 euro per i rapporti di collaborazione di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, in essere alla data del 23 febbraio 2020, instaurati da Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, Società e Associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al registro telematico Coni.